che l'immobile:
- non rientri nelle categorie catastali A/1, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10;
- è dotato di conformità urbanistica ed edilizia e conformità ai requisiti in materia di igiene e sicurezza;
- sarà libero da cose persone al momento della stipula dell’atto notarile di compravendita;
- non è gravato da vincoli o limitazioni all’uso di qualsivoglia natura (es. usufrutto, diritto di abitazione, vincoli di natura urbanistica e ambientale, ecc.);
- è situato in stabile dotato di impianti condominiali o generali elettrico e idrico sanitario di adduzione gas conformi alle vigenti norme e prescrizioni legislative;
- è immediatamente assegnabile dopo la consegna;
- sia dotato di impianto elettrico, idrico sanitario, gas, ecc. conforme alla norma;
- è, solo per gli alloggi collocati alla quarta elevazione fuori terra o ai piani superiori, situato in stabile dotato di ascensore.
Ove l’immobile offerto:
sia non in possesso di regolare certificazione di agibilità, così come previsto dalla normativa vigente, il proponente avrà la possibilità di regolarizzare la sua posizione prima del rogito notarile attraverso la presentazione agli uffici competenti della “Segnalazione certificata di agibilità” (SCA);
sia oggetto di abusi edilizi non ancora condonati, ma sanabili, il proponente potrà perfezionare il procedimento di sanatoria prima della stipula del contratto di vendita ;
rientri tra gli alloggi di edilizia sovvenzionata, nel caso di prima vendita e decorsi dieci anni dalla data del contratto di acquisto, il proponente dovrà allegare specifica dichiarazione dal proprio dante causa di non volere usufruire del diritto di prelazione;
rientri tra gli alloggi di edilizia residenziale convenzionata ex art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 o ex art. 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, il titolare dell’alloggio è obbligato al rispetto del prezzo massimo di cessione indicato nella convenzione, o a rimuoverlo attraverso la procedura di affrancazione